Sez. 2, Sentenza n. 1224 del 19/02/1980 (Rv. 404724 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI SALDO - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE DI AVER RICEVUTO IN PRECEDENZA LE ALTRE SOMME DOVUTE - CONFIGURABILITA - IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI SALDO - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE DI AVER RICEVUTO IN PRECEDENZA LE ALTRE SOMME DOVUTE - CONFIGURABILITA - IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La dichiarazione di saldo contenuta in una ricevuta di pagamento di una certa somma costituisce una confessione stragiudiziale del fatto di avere ricevuto in precedenza le altre somme dovute, che puo essere impugnata, a norma dell'art 2732 cod civ, solo se si provi che essa e stata determinata da errore di fatto o da violenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)