Sez. 6, Sentenza n. 2082 del 30/11/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 204152 - 01
Impugnazioni - Revisione - Casi | Responsabilità di terzo - Accertamento con sentenza irrevocabile - Necessità - Sussistenza - Ricorrenza di detta condizione - Indicazione - Sentenza di assoluzione del terzo da reato di autocalunnia - Idoneità - Sussistenza.
Impugnazioni - Revisione - Casi
Nell'ipotesi in cui a fondamento dell'istanza di revisione ex art. 630 lettera a) cod. proc. pen., si invochi che i fatti per cui è intervenuta condanna siano stati realizzati da altro soggetto, è necessario che la responsabilità di quest'ultimo sia stata affermata, non in via incidentale, ma all'esito di un processo celebrato nei suoi confronti, nel rispetto dei suoi diritti di difesa. Siffatta esigenza peraltro deve ritenersi rispettata anche nel caso in cui il coinvolgimento del terzo per gli identici fatti ascritti all'istante si sostanzi, anziché in una sentenza irrevocabile di condanna del predetto terzo, in una sentenza irrevocabile di assoluzione del medesimo dal reato di autocalunnia contestatogli per essersi attribuito la responsabilità esclusiva dei fatti in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 369, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)