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Sez. L - , Ordinanza n. 28353 del 15/10/2021 (Rv. 662584 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003 - Rifiuto del prestatore di eseguire un ordine dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate - Illecito disciplinare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662584-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rifiuto di condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo di "equipaggio misto" o "agente solo" - vale a dire con a bordo soltanto un Tecnico Polifunzionale Cargo, in assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida - con pericolo per la sicurezza dei trasporti e l'incolumità di terzi).

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 16/04/2003 art. 51 lett. H

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)