Sez. 5, Sentenza n. 6445 del 23/01/2007 Cc. (dep. 15/02/2007) Rv. 236055 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Ordinanza del tribunale del riesame confermativa del provvedimento del G.i.p. di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale - Scarcerazione per decorrenza dei termini nelle more del procedimento incidentale - Successiva richiesta di patteggiamento accolta dal G.u.p. - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione - avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame confermi il provvedimento del G.i.p. di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere - qualora l'imputato, scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nelle more del procedimento incidentale, abbia formulato - dinanzi al G.u.p. - richiesta di patteggiamento, successivamente accolta, considerato che il patteggiamento sulla pena riposa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva. Ne deriva che la richiesta della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., equiparata a quella di condanna, è significativa di una volontà incompatibile con quella di contestare la consistenza e la gravità del materiale indiziario, con la conseguenza che, in tal caso, si deve escludere che l'imputato coltivi un interesse ad esperire la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)