Sez. 5 - , Sentenza n. 6067 del 24/02/2022 (Rv. 663979 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Cessione soggetta ad IVA - Pretesa da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’Iva e non dell’imposta di registro - Violazione del principio di alternatività dell’imposta, di consolidamento del criterio impositivo e del divieto di doppia imposizione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In caso di cessione soggetta da IVA, non sussiste violazione del principio di alternatività dell'imposta, di consolidamento del criterio impositivo e di divieto di doppia imposizione allorché l'Amministrazione finanziaria indichi l'IVA come tributo dovuto ed escluda, invece, l'imposta di registro erroneamente corrisposta dall'acquirente, atteso che in tal caso non opera il principio di consolidamento, che presuppone l'applicazione dell'imposta di registro e riguarda la misura di essa, né rileva il fatto storico che sia stato pagato un tributo, stante l'obbligo per il contribuente di pagare quello previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)