Sez. 3, Sentenza n. 2089 del 04/05/1978 (Rv. 391461 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - AMMISSIBILITA - NATURA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - AMMISSIBILITA - NATURA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nell'Esercizio dell'autonomia contrattuale riconosciuta dall'art 1322 cod civ le parti possono dar vita, contestualmente o no, a diversi e distinti contratti che, nel perseguimento di una finalita unitaria, siano collegati tra loro. Tale collegamento puo essere meramente economico, quando ciascun contratto conserva la propria autonomia ed efficacia, in modo da produrre effetti giuridici propri e distinti, ancorche collegati dall'intento di un obbiettivo economico unico, ovvero anche giuridico, quando ne risulti una sostanziale unificazione dei contratti stessi, forniti solo in apparenza ciascuno di una propria autonomia causale. Costituisce indagine di fatto l'accertamento sull'esistenza e sulla natura del collegamento, meramente economico o anche giuridico, che e rimesso alla valutazione del giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi di carattere logico o da errori di natura giuridica. (V 1085/74, mass n 369044).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)