Sez. 2, Sentenza n. 985 del 05/04/1971 (Rv. 350942 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - APPLICABILITA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART 139 COD PROC CIV - RIFIUTO DI RICEZIONE DELLA COPIA DA PARTE D'UNA DELLE PERSONE INDICATE NEL PREDETTO ARTICOLO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - OMISSIONE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - APPLICABILITA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART 139 COD PROC CIV - RIFIUTO DI RICEZIONE DELLA COPIA DA PARTE D'UNA DELLE PERSONE INDICATE NEL PREDETTO ARTICOLO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - OMISSIONE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Poiche le Disposizioni dell'art 139 cod proc civ sono applicabili anche alle notificazioni da farsi nel corso del giudizio presso il procuratore domiciliatario, mentre da un lato la consegna dell'atto da notificare ad una delle persone che si trovino con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati nel citato art 139 vale come consegna al domiciliatario stesso ai sensi dell'art 141, comma primo, cod proc civ, dall'altro, nel caso di rifiuto della ricezione della copia da parte delle persone suddette, la notificazione puo ritenersi avvenuta solo se l'ufficiale giudiziario adempia tutte le formalita prescritte dall'art 140, dato che soltanto il rifiuto di ricevere la copia proveniente dal destinatario o dal domiciliatario in persona equivale a notificazione fatta a mani proprie (nella specie la copia dell'atto di appello era stata rifiutata non dal procuratore domiciliatario ma da altro legale addetto allo stesso studio professionale, e l'ufficiale giudiziario non aveva dato luogo alle formalita di cui all'art 140). In tal caso la notificazione deve considerarsi inesistente, onde non puo ammettersi sanatoria a seguito della successiva Costituzione del destinatario dell'atto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)