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Sez. 2, Sentenza n. 4577 del 25/10/1977 (Rv. 388190 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - LIMITI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA MISURA DELLA DEMOLIZIONE NELL'ORDINE RELATIVO - POTERI DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388190-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - LIMITI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA MISURA DELLA DEMOLIZIONE NELL'ORDINE RELATIVO - POTERI DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE.*

Ove sia realizzata una costruzione o un manufatto che non rispetta le distanze o i confini, la riconosciuta sua illegittimita non ne comporta necessariamente la demolizione integrale, ma, unicamente, la sua riduzione entro i limiti di legge, con demolizione delle sole parti che superano i limiti stessi. Pertanto, nell'ipotesi in cui venga ordinata la demolizione della costruzione illegittima, senza specificare l'esatta misura della inosservanza di distanze o confini, tale accertamento puo essere effettuato dal giudice dell'esecuzione, nell'Esercizio dei poteri previsti dall'art 612 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)