Sez. 2, Sentenza n. 4577 del 25/10/1977 (Rv. 388190 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - LIMITI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA MISURA DELLA DEMOLIZIONE NELL'ORDINE RELATIVO - POTERI DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - LIMITI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA MISURA DELLA DEMOLIZIONE NELL'ORDINE RELATIVO - POTERI DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE.*
Ove sia realizzata una costruzione o un manufatto che non rispetta le distanze o i confini, la riconosciuta sua illegittimita non ne comporta necessariamente la demolizione integrale, ma, unicamente, la sua riduzione entro i limiti di legge, con demolizione delle sole parti che superano i limiti stessi. Pertanto, nell'ipotesi in cui venga ordinata la demolizione della costruzione illegittima, senza specificare l'esatta misura della inosservanza di distanze o confini, tale accertamento puo essere effettuato dal giudice dell'esecuzione, nell'Esercizio dei poteri previsti dall'art 612 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)