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Sez. 3, Ordinanza n. 13052 del 13/05/2024 (Rv. 671141-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione risarcitoria civile - Termine prescrizionale civilistico - Applicabilità - Momento di decorrenza - Identificazione.
Stato
decisa il 2024-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671141-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.

Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)