Sez. L, Sentenza n. 1192 del 27/02/1981 (Rv. 411759 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PERSONA COSTITUITA IN GIUDIZIO IN PROPRIO E NELLA QUALITA DI RAPPRESENTANTE DI UN ALTRO SOGGETTO - CONSEGNA DI DUE COPIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PERSONA COSTITUITA IN GIUDIZIO IN PROPRIO E NELLA QUALITA DI RAPPRESENTANTE DI UN ALTRO SOGGETTO - CONSEGNA DI DUE COPIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La norma la quale dispone che la notificazione dell'atto di impugnazione deve essere eseguita mediante consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con un unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualita di rappresentante di un altro soggetto, poiche in tal caso la consegna di una sola copia dell'atto di impugnazione e sufficiente alla tutela della parte e del suo rappresentato. (Conf 1583/78, mass n 390978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)