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Sez. 1, Sentenza n. 424 del 16/02/1987 Cc. (dep. 16/04/1987) Rv. 175709 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - CUSTODIA IN CASA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - INOPPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO INERENTE ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MISURA - RATIO - FATTISPECIE: DINIEGO DEL PERMESSO DI ASSENTARSI DALLA ABITAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1987-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175709-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - CUSTODIA IN CASA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - INOPPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO INERENTE ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MISURA - RATIO - FATTISPECIE: DINIEGO DEL PERMESSO DI ASSENTARSI DALLA ABITAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO.*

I provvedimenti che ineriscono alle modalità di esecuzione della misura, già concessa, degli arresti domiciliari non sono impugnabili poiché l'esperimento di tale rimedio non è previsto dalla legge. Infatti, a norma degli artt. 254 quinquies e 272 bis cod. proc. pen., sono impugnabili i provvedimenti, emessi nel corso dell'istruzione, che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare, cioè quelli che concedono o negano o revocano tale misura. Nè, al riguardo, può soccorrere il disposto di cui al secondo comma dell'art. 190 cod. proc. pen., poiché i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari non ineriscono al diritto alla libertà personale. (nella specie la suprema Corte ha rigettato il ricorso col quale l'imputato, giudicabile in stato di arresti domiciliari, aveva impugnato il provvedimento di diniego del permesso di assentarsi durante la giornata dalla propria abitazione per motivi di lavoro). (Conf mass n 167739).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 quinquies, Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)