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Sez. 3, Sentenza n. 2603 del 13/07/1999 Cc. (dep. 29/10/1999) Rv. 215418 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Delimitazione del suolo demaniale - Circostanza che il terreno sia stato oggetto di una compravendita - Irrilevanza - Spiaggia - Nozione.
Stato
decisa il 1999-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215418-01

DEMANIO

Ai fini della delimitazione del suolo demaniale, non rileva che un terreno contiguo a una spiaggia sia stato oggetto di compravendita, sia pure ad ente pubblico, in quanto la demanialità si riconosce con riguardo alla situazione di fatto, in assenza di un provvedimento di sdemanializzazione. Ed invero il legislatore con il termine spiaggia ha inteso riferirsi non solo alla fascia costiera strettamente contigua al lido, ma a tutta la zona alluviata, geologicamente sorta dai movimenti di retrocessione del mare, comunemente chiamata arenile, che deve quindi considerarsi sin dall'origine bene demaniale, come tale inalienabile e imprescrittibile, salvo che non intervenga un provvedimento di sdemanializzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822 com. 1, Cod. Navig. art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)