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Sez. 3, Ordinanza n. 30981 del 03/12/2024 (Rv. 673013-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI | Danno c.d. “da atto lecito” - Condotta non colposa e non illecita - Sussistenza di una responsabilità risarcitoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673013-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale - che aveva condannato un'amministrazione comunale al risarcimento del danno da contrazione del reddito di un esercizio commerciale, conseguente ad una condotta ritenuta non colposa - per aver accolto una pretesa giuridicamente impossibile).

Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)