Sez. 6, Sentenza n. 2743 del 11/01/2012 Cc. (dep. 23/01/2012) Rv. 251576 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'appello - Discrasia tra motivazione e dispositivo - Applicabilità della procedura "de qua" - Condizioni - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche all'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'appello, quando la rilevata discrasia tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza non ha impedito all'atto di raggiungere il suo scopo, consentendo comunque alla difesa di individuare il "decisum" ai fini della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui il dispositivo dell'ordinanza impugnata indicava una diversa sentenza gravata da appello inammissibile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)