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Sez. 4, Sentenza n. 6905 del 26/06/1981 Ud. (dep. 10/07/1981) Rv. 149746 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - OBBLIGO DEL RICORRENTE SULLA SPECIFICITÀ - CONTENUTO DELLO STESSO.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149746-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - OBBLIGO DEL RICORRENTE SULLA SPECIFICITÀ - CONTENUTO DELLO STESSO.*

È Obbligo del ricorrente indicare con precisione i punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice dell'impugnazione con la esposizione chiara delle censure che si intendano muovere ai punti indicati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)