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Sez. U, Sentenza n. 439 del 21/01/1988 (Rv. 456986 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ORARIO DI LAVORO - DETERMINAZIONE - PROVVEDIMENTI RELATIVI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456986-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ORARIO DI LAVORO - DETERMINAZIONE - PROVVEDIMENTI RELATIVI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Le determinazioni di un ente pubblico economico sulla fissazione dell'orario di lavoro dei dipendenti, ancorché adottate in via generale, non configurano espressione di poteri pubblicistici di autorganizzazione, ma integrano Atti imprenditoriali di gestione del singolo rapporto di lavoro, di natura privatistica, e, pertanto, le controversie ad esse inerenti non si sottraggono alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 2388/80, mass n 406093).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)