Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 02/03/2016 (Rv. 638815 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE | Diritto all'informazione ex art. 2423 c.c. - Finalità - Adempimento da parte degli amministratori - Modalità - Limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE
Gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio al fine di realizzare il diritto di informazione previsto dall'art. 2423 c.c., che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, sicché sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione pertinente e a cui non ostino oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)