Sez. 3, Sentenza n. 20334 del 15/10/2004 (Rv. 577727 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Inesistenza giuridica del ricorso per cassazione - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria a seguito della costituzione della parte - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE
La notificazione del ricorso per cassazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, alla quale si può porre rimedio con la rinnovazione prevista dall'art. 291, primo comma cod. proc. civ., e che deve comunque ritenersi sanata dall'avvenuta costituzione della parte, secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. ed applicabile anche al giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)