Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'intitolazione della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni, e' cosi' modificata: "Tabella dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato".
Art. 2
1. L'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"All'onere annuo occorrente per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 7.400 milioni, si provvedera' con il maggior gettito dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie derivanti dalla tabella che modifica i diritti di cui alla legge 17 febbraio 1958, n.
59, e successive modificazioni".
Art. 3
1. Le tariffe di cui all'allegata tabella entreranno in vigore dal 10 luglio 1977.
2. Fino a tale data l'aumento di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, si applica su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge 17 gennaio 1958, n. 59, e successive modificazioni, considerando la voce n. 13 come un unico diritto, indipendentemente dalle singole sottovoci; il diritto di urgenza di cui alla voce n. 14 e' costituito da un importo pari a quello che sarebbe dovuto per la richiesta non urgente.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO -
STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO