Sez. 1, Ordinanza n. 17289 del 28/08/2004 (Rv. 576346 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Condizioni poste da uno dei contraenti - Clausole vessatorie conformi - Contratto notarile - Inclusione - Specifica approvazione - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE
In tema di contratti (nella specie, di finanziamento) quando l'accordo sia redatto in forma pubblica, le clausole nello stesso contenute o richiamate non sono in radice qualificabili come predisposte solo da una delle due parti, per cui, ancorché vessatorie, non hanno bisogno di approvazione per iscritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)