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Sez. 3, Sentenza n. 19366 del 18/09/2007 (Rv. 599402 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Clausola di aumento del prezzo senza diritto di recesso di cui al n. 13 dell'art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ. - Presunzione di vessatorietà sino a prova contraria - Inapplicabilità della presunzione nel caso di descrizione delle modalità di variazione del prezzo del bene o del servizio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599402-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

La disposizione recata dall'art. 1469-bis, terzo comma, n. 13, cod. civ. nella formulazione anteriore al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 2006 non si applica allorchè le parti abbiano stipulato clausole di indicizzazione in aumento del prezzo del bene o del servizio, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio di diritto, ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come vessatoria, indipendentemente dalla verifica di sussistenza dell'ipotesi di esclusione di cui al comma settimo dell'art. 1469 bis cod. civ., la clausola di un contratto di somministrazione di carburante g.p.l. con la quale le parti, senza riconoscere al consumatore il diritto di recesso, avevano stabilito che il prezzo del carburante, già fissato in conformità alle norme previste dai provvedimenti di legge in materia, poteva essere variato in qualsiasi momento a seguito di eventuali modifiche del prezzo nazionale e della misura degli oneri fiscali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 13, Cod. Civ. art. 1469 bis com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)