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Sez. L, Sentenza n. 648 del 27/01/1981 (Rv. 411137 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MANCATA ESPOSIZIONE DELLE SPECIFICHE RAGIONI E SEMPLICE RINVIO AD ATTI RELATIVI AD ALTRO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411137-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MANCATA ESPOSIZIONE DELLE SPECIFICHE RAGIONI E SEMPLICE RINVIO AD ATTI RELATIVI AD ALTRO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione che dopo una sommaria esposizione dello svolgimento processuale, si limita ad enunciare i motivi di ricorso, senza alcuna esposizione delle specifiche ragioni che li sostengono e con un semplice rinvio ad Atti relativi ad altro giudizio, atteso che i fatti e le ragioni di diritto che sorreggono il ricorso devono essere desunti dal contenuto dello stesso ricorso. (V 987/79, mass n 397183; (V 3915/78, mass n 393514; (V 3456/78, mass n 392921).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)