Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 87 Pilotaggio obbligatorio
1. Nei luoghi dove ne e' riconosciuta l'opportunita', il pilotaggio puo' essere reso obbligatorio con decreto reale.
2. Nei luoghi dove il pilotaggio e' facoltativo, il direttore marittimo puo', per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.
3. Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e' obbligatorio.
Art. 88 Vigilanza sulla corporazione dei piloti
1. La corporazione dei piloti e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' competente a norma del regolamento.
2. Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione e' provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art. 89 Cauzione della corporazione dei piloti
1. La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.
Art. 90 Licenze e registro dei piloti
1. I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Art. 91 Tariffe di pilotaggio
1. Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per le comunicazioni, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 92 Attribuzioni e obblighi del pilota
1. Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
2. Nelle localita' dove il pilotaggio e' obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
3. Nelle localita' dove il pilotaggio non e' obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Art. 93 Responsabilita' del pilota
1. Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.
Art. 94 Responsabilita' della corporazione dei piloti
1. Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.
Art. 95 Regolamenti di pilotaggio
1. La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
2. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Art. 96 Marittimi abilitati al pilotaggio
1. Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puo' autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
2. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Sezione II. Del pilotaggio nella navigazione interna
Art. 97 Personale abilitato al pilotaggio
1. Nelle localita' di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio e' esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
Art. 98 Pilotaggio obbligatorio
1. Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell'ispettorato compartimentale puo' rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Art. 99 Norme applicabili
1. Il servizio dei piloti autorizzati e' regolato dagli articoli 91 a 93.
Art. 100 Regolamenti locali
1. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna localita' sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Capo III. Del rimorchio
Art. 101 Istituzione del servizio di rimorchio marittimo
1. Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non puo' essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.
2. L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.
3. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 102 Regolamenti locali
1. Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Art. 103 Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio
1. Quando all'armatore del rimorchiatore non e' fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilita' derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.
2. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.
Art. 104 Responsabilita' durante il rimorchio
1. L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.
2. Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.
3. Quando la direzione della navigazione del convoglio e' affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione e' affidata al comandante di un elemento rimorchiato.
Art. 105 Obblighi e responsabilita' in caso di consegna al rimorchiatore
1. Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando e' fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilita' di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.
Art. 106 Soccorso prestato alla nave rimorchiata
1. Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennita' ed al compenso previsti nell'articolo 491.
Art. 107 Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto
1. Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorita' portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.