Sez. U, Sentenza n. 9220 del 11/12/1987 (Rv. 456430 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - DEL PRESIDENTE DI UNA UNITÀ SANITARIA LOCALE (USL) - OPERE GIUDIZIALI RELATIVE - INDICAZIONI DELLO AMMONTARE E DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - DEL PRESIDENTE DI UNA UNITÀ SANITARIA LOCALE (USL) - OPERE GIUDIZIALI RELATIVE - INDICAZIONI DELLO AMMONTARE E DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La delibera di autorizzazione del Presidente di una USL a stare in giudizio non abbisogna dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, poiché l'art. 284 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383, (legge comunale e provinciale) il quale prescrive tale indicazione, non riguarda i provvedimenti concernenti la partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo Onere economico (condizionato alla soccombenza), sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente locale di una voce generale inerente alle liti. (V 4817/84, mass n 436733; (V 2386/82, mass n 420262).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)