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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019 (Rv. 653917 - 03)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | L. 22 dicembre 2017, n. 219, norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Retroattività – Esclusione – Disciplina transitoria – Direttive di trattamento terapeutico anteriori all’entrata in vigore della legge – Applicabilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2019-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653917-03

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

La l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è priva di efficacia retroattiva e non si applica dunque alle manifestazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse in data anteriore all'entrata in vigore della legge (31 gennaio 2018), fatta salva l'ipotesi, prevista dall'art. 6 della legge, in cui la volontà del disponente sia stata manifestata in documenti depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della stessa data; ne consegue che la legge nuova è inapplicabile alle direttive anticipate di trattamento terapeutico che siano state, come nella specie, formulate in sede di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408, comma 1, c.c. prima dell'entrata in vigore della legge e che siano contenute in una scrittura privata personalmente conservata dall'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Legge 22/12/2017 num. 219 art. 4, Legge 22/12/2017 num. 219 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)