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Sez. 1 - , Sentenza n. 4453 del 23/02/2018 (Rv. 647426 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | Opposizione allo stato passivo - Titolarità attiva del rapporto controverso - Natura giuridica - Allegazione e prova - Onere dell'opponente - Contestazione dell'opposto successiva al termine di costituzione ex art. 99, comma 7, della l.fall. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647426-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM

In tema di opposizione allo stato passivo, la titolarità del credito in capo all'opponente rappresenta un elemento costitutivo della domanda, sicché, non se, da un lato, grava sull'attore l'onere della sua allegazione e della relativa prova, dall'altro, il fallimento opposto è legittimato a prendere posizione su tale profilo e a contestarlo anche in un momento successivo alla tempestiva costituzione in giudizio, non trattandosi di eccezione in senso stretto da sollevare, a pena di decadenza, nella memoria difensiva ex art. 99, comma 7, della l. fall..

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)