Sez. 1, Sentenza n. 2730 del 03/05/1982 (Rv. 420595 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - DI CAPITALE DATO A MUTUO - FRA SOCIETÀ - MANCANZA DI INDICAZIONE NEI BILANCI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI - VERIDICITÀ DEI BILANCI - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" - ONEROSITÀ DEL MUTUO - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" - CONSEGUENZE SUL PIANO PROBATORIO PER LE PARTI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - DI CAPITALE DATO A MUTUO - FRA SOCIETÀ - MANCANZA DI INDICAZIONE NEI BILANCI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI - VERIDICITÀ DEI BILANCI - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" - ONEROSITÀ DEL MUTUO - PRESUNZIONE "IURIS TANTUM" - CONSEGUENZE SUL PIANO PROBATORIO PER LE PARTI.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile cat. A) con riguardo ai redditi di capitale dato a mutuo, e per il caso in cui tale mutuo sia intervenuto fra società i cui bilanci non indichino la corresponsione di interessi, la presunzione "iuris tantum" di veridicità dei bilanci medesimi, della quale può avvalersi la contribuente per escludere la ricorrenza di un reddito tassabile, va coordinata con la presunzione "iuris tantum" di onerosità del mutuo medesimo, posta dall'art. 86 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, con la conseguenza che ciascuna delle parti, partendo da una posizione di assoluta parità sul piano probatorio, è abilitata a dimostrare il contrario, anche per mezzo di elementi presuntivi. (V 2789/80, mass n 406555; (V 3706/78, mass n 393221; (V 495/69).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)