Sez. 3, Sentenza n. 635 del 18/02/1975 (Rv. 373956 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI - NECESSITA - MANCANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI - NECESSITA - MANCANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
Il convenuto, per evitare il prodursi della preclusione di cui al terzo comma dell'art 38 cod proc civ, e tenuto non solo a sollevare l'eccezione d'incompetenza per territorio nella comparsa di risposta, ma anche, quando si tratta di una controversia che abbia per oggetto diritti di obbligazione, per cui l'attore ha la scelta fra i fori indicati negli artt 18, 19 e 20 cod proc civ, a contrastare questa scelta sotto tutti i profili di Competenza che si rifanno ai predetti articoli; se egli non procede a tale analitica contestazione, la Competenza resta radicata presso il giudice adito, sotto il profilo non contestato. (V 2698/73, mass n 366204).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)