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Sez. 3, Sentenza n. 5406 del 04/09/1986 (Rv. 447937 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - CAUZIONE - PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447937-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - CAUZIONE - PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento di svincolo della cauzione, ed ogni altro relativo, non ha carattere di atto decisorio, ma costituisce un provvedimento meramente amministrativo ed ordinatorio, consistendo in un puro e semplice ordine di pagamento con autorizzazione a riscuotere. Pertanto esso non è suscettibile di ricorso per Cassazione, anche nel suo aspetto negativo ed omissivo, a norma dell'art. 111 della Costituzione. (Conf 2741/64, mass n 304104).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)