Sez. 2, Sentenza n. 2000 del 27/10/1981 Ud. (dep. 27/02/1982) Rv. 152500 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - NULLITÀ - MANCATA OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ - IMPUTATO A CONOSCENZA DEL CONTENUTO DELL'ATTO - SANATORIA - SUSSISTENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - NULLITÀ - MANCATA OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ - IMPUTATO A CONOSCENZA DEL CONTENUTO DELL'ATTO - SANATORIA - SUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi di mancata osservanza delle formalità prescritte per le notificazioni, qualora vi sia la prova certa che l'imputato abbia avuto, comunque, piena conoscenza del contenuto dell'atto diversamente notificato, si verifica la sanatoria dell'atto nullo con il conseguimento dell'effetto, a cui l'atto stesso era diretto. (Conf. Mass. 133020/76, 127967/74, 124356/73, 121098/72, 117180/71, 103748/67; V. Mass. 115817/70 nel senso della irrilevanza della conoscenza aliunde di atto non notificato; V. Mass. 127304/74 nel senso che è sanato l'atto che consegue il suo effetto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 179, Cod. Proc. Pen. art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)