Sez. L, Sentenza n. 12406 del 16/05/2008 (Rv. 603111 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità - Misura - Limite temporale di corresponsione - Riferimento all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura - Necessità - Fondamento - Trasferimento di azienda - Riferimento alla anzianità maturata presso la sola cessionaria - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
La norma di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 223 del 1991 -che stabilisce che l'indennità di mobilità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4 della stessa legge- è finalizzata ad evitare il rischio di programmate precostituzioni di anzianità lavorative volte al godimento di una maggiore indennità di mobilità e trova applicazione anche nei confronti di lavoratore che, a seguito di trasferimento di azienda, sia transitato alle dipendenze della cessionaria, la quale abbia poi attivato la procedura di mobilità.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)