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Sez. 2, Sentenza n. 2027 del 21/09/1965 (Rv. 313835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - INDENNITA DI MANCATO PREAVVISO - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1965-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - INDENNITA DI MANCATO PREAVVISO - ONERE DELLA PROVA.*

Qualora sia controversa la causa della cessazione di un rapporto di lavoro subordinato (licenziamento o dimissioni volontarie), il lavoratore, il quale chieda la corresponsione dell'indennita di mancato preavviso, e tenuto a provare il fatto del licenziamento, che e un elemento costitutivo del diritto da lui vantato. (Conf. 2257/57, 701/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)