Sez. 2, Sentenza n. 2027 del 21/09/1965 (Rv. 313835 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - INDENNITA DI MANCATO PREAVVISO - ONERE DELLA PROVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - INDENNITA DI MANCATO PREAVVISO - ONERE DELLA PROVA.*
Qualora sia controversa la causa della cessazione di un rapporto di lavoro subordinato (licenziamento o dimissioni volontarie), il lavoratore, il quale chieda la corresponsione dell'indennita di mancato preavviso, e tenuto a provare il fatto del licenziamento, che e un elemento costitutivo del diritto da lui vantato. (Conf. 2257/57, 701/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)