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Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 19/06/1964 (Rv. 302283 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO A CAUSA DELL'ESPERIBILITA DEL SOLO REGOLAMENTO DI COMPETENZA CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE CON LE FORME ORDINARIE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1964-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302283-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO A CAUSA DELL'ESPERIBILITA DEL SOLO REGOLAMENTO DI COMPETENZA CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE CON LE FORME ORDINARIE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITA.*

La sentenza del giudice di appello che dichiara inammissibile l'impugnazione, per essere contro la sentenza di primo grado esperibile esclusivamente il regolamento di Competenza, risolve esclusivamente una questione di Competenza funzionale o per gradi perche sostanzialmente decide che Competenza funzionale o per gradi perche sostanzialmente decide che competente a conoscere dell'impugnazione contro la sentenza di primo grado non e il giudice di appello in Sede di gravame ordinario, ma la Corte di Cassazione in Sede di regolamento necessario di Competenza. Tale sentenza e, quindi, impugnabile soltanto con il regolamento necessario di Competenza e non con il ricorso ordinario per Cassazione. (contra 1436/63; 1842/62; 1140/62; 188/62; 2056/61; 2681/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)