diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/79 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1979 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/782, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1273/794, le condizioni di pagamento degli aiuti sono state determinate dal regolamento (CEE) n. 990/70 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 270/786;

considerando che si rende necessario apportare talune modifiche all'attuale regolamentazione; che, per potenziare l'efficacia delle norme intese a garantire la destinazione specifica del latte scremato e del latte scremato in polvere, è opportuno, tenuto conto dell'esperienza, rendere più rigorose talune disposizioni tecniche riguardanti la denaturazione e l'utilizzazione del latte scremato in polvere e rafforzare le misure di controllo; che, per motivi di chiarezza, è opportuno recepire la totalità delle disposizioni in un nuovo regolamento;

considerando che è necessario assicurare che il latte scremato ed il latte scremato in polvere ai quali sono concessi aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali; che, a tale scopo, è necessario determinare le condizioni cui i suddetti prodotti debbono soddisfare; che bisogna pertanto prevedere che il beneficio degli aiuti sia riservato al latte scremato ed al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali conformemente a taluni requisiti o al latte scremato in polvere utilizzato previa denaturazione; che è inoltre opportuno prevedere disposizioni atte ad evitare che il medesimo prodotto benefici diverse volte dell'aiuto;

considerando che, per quanto riguarda la denaturazione del latte scremato in polvere, è necessario determinare i metodi di denaturazione che devono essere utilizzati affinchù essi permettano di differenziare chiaramente il latte scremato in polvere denaturato; che è opportuno assicurare una sorveglianza efficace per un buono svolgimento di tale operazione; che un controllo in loco delle aziende di denaturazione costituisce uno dei mezzi adatti;

considerando che, nel caso in cui il latte scremato in polvere o il latte scremato sono utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti per animali, è opportuno concedere gli aiuti soltanto se gli alimenti soddisfano a talune norme abituali osservate nell'industria per quanto riguarda la composizione degli alimenti composti per animali e se essi hanno raggiunto l'ultima fase della fabbricazione industriale; che, inoltre, è necessario prescrivere, a fini di controllo, che i suddetti prodotti siano condizionati in imballaggi che permettano la loro identificazione; che è necessario che gli Stati membri abbiano la possibilità di precisare le modalità secondo le quali sono soddisfatti i suddetti requisiti;

considerando che un imballaggio particolare non è necessario per il controllo dell'utilizzazione finale degli alimenti composti per animali quando questi abbiano subito l'aggiunta di prodotti previsti per la denaturazione del latte scremato in polvere; che, d'altra parte, questo requisito non è adeguato al trasporto effettuato da taluni utilizzatori con cisterne o con containers; che è pertanto opportuno sottoporre tale sistema di trasporto a particolari modalità di controllo e prescrivere che la corresponsione dell'aiuto abbia luogo soltanto a conclusione del previsto controllo;

considerando che è possibile assicurare efficacemente il controllo dell'utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere a prezzo ridotto quando sono trasformati in alimenti composti per animali, soltanto se le aziende che beneficiano degli aiuti offrono delle garanzie sufficienti; che è opportuno sancire l'esistenza di queste garanzie con il riconoscimento dell'azienda trasformatrice da parte dell'organismo competente dello Stato membro interessato e prescrivere una contabilità conforme ai particolari requisiti per la concessione degli aiuti;

considerando che è opportuno permettere alle aziende di adattarsi alle nuove condizioni prescritte senza perdere il beneficio degli aiuti e prevedere pertanto una scadenza per l'attuazione delle presenti disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli aiuti speciali previsti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 986/78,

  1. a) il latte scremato in polvere può beneficiare dell'aiuto soltanto dopo essere stato denaturato conformemente all'articolo 3 oppure utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali alle condizioni di cui all'articoli 4;

  2. b) il latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali può beneficiare dell'aiuto soltanto se l'alimento composto soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 4.

2. Il latte scremato e il latte scremato in polvere possono beneficiare dell'aiuto soltanto se, al momento della loro utilizzazione in conformità del paragrafo 1,

  1. a) rispondono alle definizioni che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68, senza aver subito preventive aggiunte, e

  2. b) non hanno beneficiato ovvero non sono suscettibili di beneficiare ancora di un aiuto o di un ribasso di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie.

3. Tuttavia, il latte scremato in polvere preventivamente incorporato in una miscela può beneficiare dell'aiuto a condizione che la miscela sia stata utilizzata nella fabbricazione di alimenti composti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e che, al momento dell'utilizzazione, essa non contenga prodotti diversi da:

  1. a) latte scremato in polvere conforme al disposto del paragrafo 2 e, a seconda dei casi,

  2. b) sostanze grasse,

  3. c) vitamine,

  4. d) sali minerali,

  5. e) saccarosio,

  6. f) sostanze antiagglomeranti (0,2 % al massimo),

  7. g) altri agenti tecnologici liposolubili, in particolare antiossidanti, emulsionanti e fluidificanti.

4.

Il tenore massimo d'acqua del latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 986/68 è fissato al 5 %.

Questo tenore massimo d'acqua si applica nella fase e alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Se si tratta di una miscela ai sensi del paragrafo 3, il tenore d'acqua viene calcolato in base alla parte non grassa della miscela.

Per il quantitativo per il quale il tenore d'acqua supera il 5 %, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni frazione supplementare di 0,2 % del tenore d'acqua.

Art. 2

1. L'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato in conformità dell'articolo 3 viene concesso soltanto per i quantitativi non eccedenti, al mese, i quantitativi di latte scremato in polvere denaturati dall'impresa interessata durante il mese corrispondente dell'anno civile 1975, accertati dal controllo di cui all'articolo 3 e maggiorati del 30 %.

2. Gli Stati membri sono autorizzati a scegliere, invece del quantitativo denaturato durante il mese corrispondente dell'anno civile 1975, un quantitativo di riferimento uguale ad un quinto del quantitativo denaturato durante il mese corrispondente di detto anno civile, i due mesi precedenti e i due mesi successivi.

Art. 3

1. Il latte scremato in polvere viene denaturato mediante aggiunta, per 100 kg di prodotto, di 2,5 kg di farina di erba o di farina di erba medica, contenenti almeno il 70 % di particelle non eccedenti 300 micron e ripartiti uniformemente nella miscela.

2.

La denaturazione viene controllata sul posto.

Ciascuno Stato membro designa un organismo competente per l'esecuzione del controllo.

3.

L'impresa che effettua la denaturazione comunica per iscritto all'organismo di cui al paragrafo 2, in tempo utile prima della denaturazione:

  1. a) la ragione sociale e l'indirizzo,

  2. b) il quantitativo di latte scremato in polvere da denaturare,

  3. c) il luogo della denaturazione,

  4. d) il periodo previsto per la denaturazione.

L'organismo competente può chiedere ulteriori informazioni.

Art. 4

1.

Sono considerati alimenti composti per animali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 986/68 i prodotti che:

  1. a) contengano, per 100 kg di prodotti finiti,

    — non meno di 60 kg e non più di 70 kg di latte scremato in polvere,

    — almeno 5 kg di materie grasse non butirriche e almeno 2 kg di amido o amido rigonfiato,

    — almeno 2,5 kg di materie grasse non butirriche e almeno 2 kg di amido o amido rigonfiato, qualora siano incorporati, per 100 kg di latte scremato in polvere, 2,5 kg di farina di erba medica o di farina di erba costituita, per almeno il 70 %, da particelle di dimensioni non superiori a 300 micron;

  2. b) presentino una composizione tipica degli alimenti per animali;

  3. c) siano direttamente utilizzabili per l'alimentazione animale e non vengano nù trasformati nù miscelati prima dell'arrivo all'azienda agricola o all'azienda d'allevamento o d'ingrasso utilizzatrici;

  4. d) abbiano un tenore in rame, espresso in p.p.m., calcolato in base alla composizione finale dell'alimento composto, non superiore a 25 p.p.m.

nonchù

oppure

Il contenuto massimo di 70 kg di latte scremato in polvere, indicato alla lettera a), può essere aumentato fino a 80 kg dagli Stati membri nel cui territorio siano stati fabbricati, durante la campagna lattiera 1975/1976, alimenti composti per i quali è concesso un aiuto contenenti latte scremato in polvere in misura superiore al 70 %.

2. Fatti salvi l'articolo 5 e le disposizioni della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti per gli animali1, gli alimenti composti per animali di cui al presente regolamento sono condizionati in sacchi di un contenuto massimo di 50 kg sui quali sono stampati, in caratteri chiaramente leggibili:

  1. a) una menzione attestante che si tratta di un alimento composto per animali;

  2. b) una dicitura che permetta di identificare l'impresa beneficiaria dell'aiuto. La dicitura può essere redatta in codice e, in tal caso, deve comprendere la prima lettera del nome del paese d'origine;

  3. c) il mese e l'anno di fabbricazione;

  4. d) il tenore di latte scremato in polvere del prodotto finito.

3.

Gli Stati membri possono precisare:

— la composizione degli alimenti composti per animali da essi ritenuta tipica;

— le modalità della stampigliatura degli imballaggi prescritta al paragrafo 2, nonchù menzioni complementari che possono figurare su un'etichetta.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione delle suddette disposizioni.

4.

Per la fabbricazione di un alimento composto ai sensi del paragrafo 1, il latte scremato in polvere incorporato in una miscela può essere utilizzato soltanto se:

  1. a) la miscela risponde alle esigenze fissate all'articolo 1, paragrafo 3, e

  2. b) gli imballaggi contenenti la miscela recano, chiaramente leggibili,

    — una o più delle seguenti diciture:

    — l'indicazione del tenore di latte scremato in polvere, del tenore di sali minerali e di saccarosio aggiunti, nonchù del tenore di grassi, compresi gli agenti tecnologici liposolubili.

«Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti - regolamento (CEE) n. 1725/79»,

Art. 5

L'articolo 4, paragrafo 2, non si applica:

  1. a) agli alimenti composti per animali ai quali siano incorporati, per 100 kg di latte scremato in polvere, 2,5 kg di farina di erba medica o di farina di erba alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

  2. b) agli alimenti composti per animali consegnati mediante cisterne o containers ad una azienda agricola oppure ad una azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici di alimenti composti, alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 6

1. La consegna mediante cisterne o containers degli alimenti composti per animali viene effettuata secondo le seguenti disposizioni:

  1. a) l'azienda beneficiaria dell'aiuto è autorizzata, dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stabilita, previa domanda, ad utilizzare tale modo di trasporto;

  2. b) la consegna si effettua sotto controllo amministrativo. Tale controllo assicura in particolare che la consegna venga effettuata ad una azienda agricola oppure ad una azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici.

2. In tal caso, la corresponsione dell'aiuto viene effettuata soltanto quando l'azienda fornisce all'organismo competente i documenti giustificativi dai quali risulti che la consegna è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Art. 7

1. Nel caso in cui la consegna mediante cisterne o containers di cui all'articolo 5, lettera b), viene effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la prova della consegna alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.

2. Le caselle nn. 101, 103 e 104 che figurano sull'esemplare di controllo devono essere riempite. La casella n. 104 è riempita cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una della seguenti menzioni:

— «Applicazione regolamento (CEE) n. 1725/79 - alimenti composti per animali destinati ad azienda agricola oppure ad azienda di allevamento o di ingrasso utilizzatrici».

3. Lo Stato membro di destinazione controlla che il destinatario soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Art. 8

1. Un'azienda che produce alimenti composti per animali può beneficiare dell'aiuto soltanto se:

  1. a) è riconosciuta a questo fine dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si effettua la produzione,

  2. b) tiene il bilancio mensile di cui al paragrafo 3, nonchù la contabilità di cui al paragrafo 5.

2.

Il riconoscimento è accordato alle aziende che dispongono di impianti tecnici appropriati e di mezzi amministrativi e contabili che permettano l'esecuzione delle disposizioni del presente regolamento nonchù dei requisiti supplementari fissati in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3.

Il riconoscimento è revocato quando queste garanzie non sussistano più o sia stato constatato che l'azienda interessata non ha rispettato uno degli obblighi di cui al presente regolamento.

3. Il bilancio mensile dei quantitativi deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. a) consegne del latte e della crema da parte dei produttori;

  2. b) consegne del latte, del latte scremato e della crema da parte delle latterie;

  3. c) data di fabbricazione e quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere fabbricati;

  4. d) quantitativi di altri prodotti lattiero-caseari fabbricati;

  5. e) data di consegna e quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere ricevuti allo stato o sotto forma di miscele utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti per animali, nonchù nome e indirizzo del fornitore;

  6. f) data di fabbricazione e quantitativi di alimenti composti per animali fabbricati, con indicazione della composizione del prodotto e percentuale degli elementi costitutivi;

  7. g) data di vendita e quantitativi di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali venduti, nonchù nome e indirizzo del destinatario;

  8. h) perdite, campioni, quantitativi di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali restituiti o sostituiti.

4. Le indicazioni di cui al paragrafo 3 vengono in particolare documentate dai buoni di consegna e dalle fatture.

5. L'impresa di cui al paragrafo 1 tiene in permanenza la contabilità prescritta dall'organismo competente del rispettivo Stato membro, in cui indica:

  1. a) l'origine delle materie prime impiegate;

  2. b) i quantitativi utilizzati:

    — di latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela,

    — di latte scremato come tale o incorporato in una miscela;

  3. c) la quantità e la composizione dei prodotti ottenuti, nonchù la percentuale dei relativi elementi costitutivi;

  4. d) la data di uscita dei prodotti stessi, nonchù il nominativo e l'indirizzo degli acquirenti.

Art. 9

1. L'importo dell'aiuto è quello applicabile, secondo il caso, il giorno della denaturazione del latte scremato o del latte scremato in polvere o il giorno della loro trasformazione in alimenti composti.

2. Salvo nel caso in cui possano essere esibiti i documenti giustificativi relativi al periodo per il quale è chiesto l'aiuto, il pagamento dell'aiuto è subordinato alle condizioni seguenti:

  1. a) il beneficiario deve dimostrare all'autorità competente che il quantitativo corrispondente di latte scremato o di latte in polvere è stato denaturato o trasformato in alimenti composti nel mese per il quale è chiesto l'aiuto

  2. b) dal bollettino d'analisi e dal bollettino di controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, rilasciati a seguito dei controlli effettuati in conformità dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettere a), b) e c), nel mese precedente quello per il quale è chiesto l'aiuto non risulti che le disposizioni del presente regolamento non sono state rispettate.

e

3. Qualora dai bollettini di cui al paragrafo 2, lettera b), risulti che l'interessato non ha rispettato le disposizioni del presente regolamento nel mese precedente in causa:

  1. a) il versamento dell'aiuto per il mese oggetto della domanda è sospeso in attesa dei bollettini d'analisi e di controllo rilasciati a seguito dei controlli effettuati durante lo stesso mese e

  2. b) l'aiuto indebitamente versato per il mese precedente in causa viene ricuperato entro un termine di 4 settimane.

4.

Per stabilire l'importo dell'aiuto indebitamente versato si assume che l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento riguardi la totalità del latte scremato o del latte scremato in polvere utilizzato dall'interessato in tutto il periodo compreso tra la data del controllo precedente che non ha data luogo ad osservazioni e la data del controllo con il quale è accertato che l'interessato si conforma nuovamente alle disposizioni del presente regolamento.

L'organismo di controllo procede tuttavia con la massima celerità - su richiesta dell'interessato - a un'indagine speciale, le cui spese sono a carico di quest'ultimo.

Se viene fornita la prova che l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento riguarda un quantitativo minore di quello risultante dell'applicazione del comma precedente, l'importo da ricuperare viene adeguato in conformità.

5.

Qualora dal controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), risulti che le disposizioni del presente regolamento non sono rispettate, l'interessato rimborsa l'importo dell'aiuto indebitamente riscosso.

L'importo del rimborso viene detratto dalle spese d'intervento nel settore dei prodotti lattiero-caseari, indicando separatamente nella contabilità le somme e i quantitativi in oggetto.

6. Gli Stati membri che si avvalgono dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), possono versare acconti, a condizione che l'interessato costituisca una cauzione di importo equivalente.

Art. 10

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano, in particolare, le seguenti misure di controllo:

1.

Per quanto riguarda il tenore massimo d'acqua di cui all'articolo 1, paragrafo 4, il controllo si effettua all'atto della denaturazione del latte scremato in polvere come tale o dell'utilizzazione del latte scremato in polvere, come tale o incorporato in una miscela, nella fabbricazione degli alimenti composti.

Tuttavia, qualora il latte scremato in polvere utilizzato come tale o incorporato in una miscela provenga direttamente dallo stabilimento in cui è prodotto, il controllo di cui al comma precedente può essere effettuato prima dell'uscita del latte scremato in polvere dallo stabilimento di produzione. In tal caso:

  1. a) l'organismo di controllo interessato adotta le disposizioni necessarie affinchù l'intero quantitativo di latte scremato in polvere che è oggetto del controllo sia denaturato o utilizzato negli alimenti composti, senza tener conto per il pagamento dell'aiuto di un'eventuale variazione di peso dovuta a un aumento del tenore d'acqua;

  2. b) i sacchi, gli imballaggi o i recipienti in cui è condizionato il latte scremato in polvere recano le diciture che consentono di identificare il latte scremato in polvere e lo stabilimento di produzione ed indicano la data di fabbricazione e il peso netto del prodotto;

  3. c) i documenti di controllo redatti dall'organismo di controllo devono:

    — indicare almeno la quantità di latte scremato in polvere, la sua identificazione, la data di fabbricazione e il tenore d'acqua constatato;

    — accompagnare il latte scremato in polvere fino alla sua denaturazione o incorporazione in alimenti composti;

    — essere allegati alla contabilità di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

2. Per quanto riguarda l'utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela nella fabbricazione di alimenti composti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, le modalità di controllo, determinate dallo Stato membro interessato, devono soddisfare almeno alle seguenti condizioni:

  1. a) Il controllo sulle imprese interessate concerne, in particolare:

    — la composizione del latte scremato e del latte scremato in polvere come tale utilizzati, per vigilare sul rispetto dell'articolo 1, paragrafi 2 e 4;

    — la composizione delle miscele utilizzate, per vigilare sul rispetto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4;

    — la composizione degli alimenti composti fabbricati, per vigilare sul rispetto dell'articolo 4.

    — farina di erba medica o farina di erba,

    — cereali triturati,

    — amido o amido rigonfiato,

    — panelli triturati,

    — farina di pesce,

    — olio di pesce non deodorato.

  2. b) I controlli sulle imprese interessate si svolgono in loco e riguardano, in particolare, le condizioni di fabbricazione accertate mediante:

    — un esame delle materie prime utilizzate,

    — il controllo delle entrate e uscite di prodotti,

    — il prelievo di campioni,

    — verifiche concernenti la tenuta della contabilità di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 5.

  3. c) Detti controlli sono frequenti e imprevisti. Essi sono effettuati almeno una volta ogni 14 giorni di fabbricazione. La loro frequenza viene decisa tenendo conto, in particolare, dell'entità dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzato dall'impresa interessata e della frequenza del controllo approfondito della sua contabilità a norma della lettera d).

  4. d) I controlli di cui alla lettera c) sono completati da un controllo approfondito e imprevisto dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino specifica di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 5.

  5. e) Se il controllo di cui alla lettera d) viene eseguito almeno ogni tre mesi, la frequenza dei controlli di cui alla lettera c) può essere ridotta da almeno un controllo ogni 14 giorni ad almeno un controllo ogni 28 giorni di fabbricazione.

  6. f) Gli Stati membri sono autorizzati a derogare sino al 31 dicembre 1980 alla frequenza dei controlli di cui alle lettere c), d) ed e), semprechù istituiscano misure di controllo supplementari di cui comunicano tutte le modalità alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1980.

  7. g) La frequenza di cui alla lettera c) non si applica qualora la fabbricazione degli alimenti composti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sia oggetto di un controllo in loco permanente eseguito secondo le modalità precisate alla lettera b); in tal caso, il controllo del requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), non è necessario.

Il controllo è inteso ad accertare l'assenza, nel latte scremato in polvere utilizzato come tale o incorporato in una miscela, principalmente dei seguenti prodotti: Le imprese che non utilizzano latte scremato o latte scremato in polvere in modo permanente comunicano il loro programma di fabbricazione all'organismo di controllo dello Stato membro interessato affinchù questo organismo possa prevedere i relativi controlli. Questo controllo complementare viene effettuato almeno ogni dodici mesi.

3. L'organismo incaricato del controllo registra i risultati dei controlli dell'articolo 3, paragrafo 2, e paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo nel bollettino di analisi e nel bollettino di controllo i cui facsimile figurano negli allegati I e II. L'organismo incaricato del controllo:

— trasmette una copia dei documenti di controllo, in particolare dei bollettini di cui al comma precedente, al servizio od organismo pagatore menzionato all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70;

— trasmette un'altra copia di tali documenti all'interessato, principalmente per gli scopi indicati al paragrafo 1, lettera c), terzo trattino.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente