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Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Testo in vigore al

Titolo I. Bilanci, trasferimenti e mutui

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1 Bilancio

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane.

3. All'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".

3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 e' prorogato al 31 marzo 1988.

Art. 1-bis Esercizio provvisorio del bilancio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunita' montane non puo' essere superiore a 4 mesi.

Art. 2 Trasferimenti delle regioni

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1-bis. Per l'anno 1988 la facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987.

Art. 3 Finanziamento degli enti locali e delle comunita' montane

1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

  1. a) fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

  2. b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province e' comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni e' maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi.

  3. c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986.
    Detto fondo e' maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

  4. d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il 1988;

  5. e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.

2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunita' montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.

3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunita' montane, e' quella effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1987. Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunita' montane e' effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987.

4. Nessuna deroga di alcun genere e' consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

7. Non si fa luogo a ripetizione dei trasferimenti gia' eseguiti in favore di comuni, province e comunita' montane e si da' esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

Art. 4 Fondo ordinario per la finanza locale

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere per gli anni 1987 e 1988:

  1. a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;

  2. b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione e' stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, e con l'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, e' corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, e' trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

4. Per l'anno 1987, le modalita' delle certificazioni sono state stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Per l'anno 1988, le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15 novembre 1987.

5. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5 Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650 miliardi per il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

  1. a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:

    1. 1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

    2. 2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

    3. 3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

    4. 4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;

    5. 5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

  2. b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere:

  1. a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:

    1. 1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purche' il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanita' e' quella fissata per legge. A tal fine e' definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente e' quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono cosi' definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre.
      Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384;

    2. 2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

  2. b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo pro capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), numeri 1) e 2);

  3. c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali quote sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno.

4. L'importo di lire 840 miliardi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e' attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e' attribuito:

  1. a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4) del presente articolo, con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

  2. b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), numero 1) del presente articolo.

Art. 6 Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

  1. a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualita' o semestralita' di ammortamento. Il contributo erariale e' altresi' esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si intendono riferite alle sole rate di ammortamento;

  2. b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;

  3. c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986, 1987 e 1988, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere a), secondo e terzo periodo, b) e c), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988 , di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sara' adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

4-bis. All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le parole da: "e' posto a carico del bilancio dello Stato" fino a: "citata legge n. 887 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "e' posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.

6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 6-bis Interpretazione autentica

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, devono intendersi applicabili alle annualita' dovute dal comune di Napoli, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 4962, n. 7, a titolo di rimborso delle somme anticipate dallo Stato a tutto il 31 dicembre 1980.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica

Art. 7 Fondo ordinario per le comunita' montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunita' montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilita' del fondo viene ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. Per l'anno 1987, l'erogazione del contributo spettante ai sensi del comma 1 e' subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987. Per l'anno 1988, l'erogazione del contributo spettante e' subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1988, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani, entro il 15 novembre 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1988.

3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunita' montane ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e' attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme corrisposte ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256.

4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunita' montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni. Tale norma esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti tra comuni e province.

5. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunita' montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti e' attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunita' montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.
Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalita' di riscossione, le finalita' del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni".

6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunita' montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvedera' ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. Ai fini di detto esame sara' consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunita' montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.

Art. 8 Investimenti delle comunita' montane

1. Le comunita' montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonche' per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali e delegati, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunita' montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunita' montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunita' montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. E' autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunita' montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunita' stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunita' montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

8. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere alle comunita' montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 1.981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati.
Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sara' adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le comunita' montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi.

Art. 9 Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

  1. a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

  2. b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

  3. c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

  4. d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilita' speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma e' riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalita' previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalita' tendenti ad ottenere una uniformita' di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualita' di ammortamento e' a carico dell'ente proprietario.

5. Il comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' sostituito dal seguente:
"(3). L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1 gennaio 1983 non puo' superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra' essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi.".

6. Si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che abbiano fatto riferimento, per la determinazione di cui al comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, anche alle spese di progettazione, di direzione e contabilita' dei lavori.

7. I mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purche' l'acquisto sia contestuale alla costruzione o ristrutturazione dell'opera finanziata.

8. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati, anche in deroga a leggi e statuti che ne disciplinano l'attivita', a concedere i mutui, non destinati a spese di investimento, che gli enti locali sono autorizzati a contrarre esclusivamente in forza di deroga espressa al principio generale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 13 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti sugli esercizi 1987, 1988 e 1989 sono esclusivamente quelli relativi a domande gia' presentate alla data del 31 agosto 1987 ed allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, nell'ambito dei piani di fattibilita' e dei progetti gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10 Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilita' finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per ciascuno degli anni 1987 e 1988 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui , mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dovra' essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul proprio territorio.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilita', riserva un importo complessivo di 600 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilita' che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro puo' impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilita' e' riservato alle finalita' prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualita' non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. Per l'anno 1987 rimane fermo il termine del 31 maggio 1987 stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167. Per l'anno 1988 tale termine e' fissato al 31 marzo. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purche' questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

7. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.

8. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

9. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, e' posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, e' soppresso il concorso dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

10. All'articolo 7, comma 13, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai comuni" sono aggiunte le seguenti: ", ai loro consorzi ed aziende".

11. L'ammontare degli interessi, dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualita' di contributo sui mutui concessi dalla Cassa medesima, e' determinato in via forfettaria fino al 31 dicembre 1986 in lire 11 miliardi e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di annualita' di contributi".

12. Il pagamento delle annualita' di contributo, ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti alla data del 31 dicembre 1986, sara' effettuato con le modalita' stabilite dall'articolo 19, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

13. I mutui di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere concessi anche dalla Cassa depositi e prestiti.

13-bis. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, anche ai consorzi di comuni e di province.

Art. 10-bis Indebitamento delle aziende locali

1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettiva accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento e' effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.

2. Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo puo', comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non puo' superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.

5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda e' tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da piu' istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. E' fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione.

6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi.

Art. 11 Entrate a specifica destinazione

1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.