Sez. 1, Sentenza n. 25017 del 25/11/2005 (Rv. 585371 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Proponibilità da parte del proprietario - Esclusione - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
L'espropriato non può chiedere l'indennizzo di cui all'art. 46 legge n. 2359 del 1865 per terreni collegati funzionalmente a quello oggetto di esproprio, le cui perdite sono indennizzabili solo ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, a meno che non si tratti di aree di sua proprietà non connesse a quelle ablate, per le quali egli è da qualificare terzo rispetto alla procedura espropriativa.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)