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Sez. U, Ordinanza n. 7390 del 27/03/2007 (Rv. 596026 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - IN GENERE | Individuazione dell'agente contabile - Onere a carico del P.G. - Modalità di adempimento - Riferimento all'ordinamento dell'ente - Giudizio di conto - Utilizzazione con finalità esplorativa - Difetto di giurisdizione - Fattispecie in tema di gestione delle partecipazioni azionarie della Regione Calabria.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596026-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - IN GENERE

In tema di contabilità pubblica, la mancata adozione di misure organizzative idonee ad assicurare un corretto adempimento dell'obbligo della resa dei conti, pur ostacolando il puntuale esercizio della giurisdizione contabile nei confronti dei soggetti preposti alla custodia ed alla gestione dei beni pubblici, può costituire fonte soltanto di responsabilità amministrativa, ove ne siano derivati danni per l'Amministrazione, ma non giustifica l'utilizzazione del giudizio di conto con finalità meramente esplorativa, non potendo esso costituire una sorta di strumento istruttorio diretto ad individuare i soggetti in questione. Sebbene, infatti, l'art. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 estenda la responsabilità contabile ai c.d. contabili di fatto, il sistema distingue nettamente l'attività di amministrazione, spettante agli organi titolari del potere di spesa, o più in generale dei diritti e poteri connessi all'uso dei beni, e la gestione contabile, che costituisce il momento finale o esecutivo della gestione finanziaria, e spetta a coloro cui è affidato il maneggio dei beni: l'onere di individuare tali soggetti incombe pertanto al P.G., il quale deve adempierlo su base normativa, trattandosi di figure organiche tipiche, preposte all'esercizio di una pubblica funzione, e non essendo configurabile un esercizio della giurisdizione di conto nei confronti di qualsiasi amministratore o dipendente dell'ente pubblico, soltanto a causa della difficoltà d'individuare l'agente consegnatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine al giudizio di conto promosso nei confronti del Presidente della Regione Calabria relativamente alla gestione delle partecipazioni societarie in possesso dell'ente, rilevando che ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge reg. 26 agosto 1992, n. 15, l'amministrazione di tali beni spetta all'assessore al bilancio, mentre la custodia spetta al tesoriere della Regione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 76, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 45 CORTE COST., Costituzione art. 103, Legge Reg. Calabria 26/08/1992 num. 15 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)