Sez. 1, Ordinanza n. 1106 del 01/07/1968 Cc. (dep. 03/10/1968) Rv. 109243 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE -SENTENZA PRONUNZIATA IN SEGUITO A DIBATTIMENTO -AVVISO DI DEPOSITO AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - QUANDO SPETTA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE -SENTENZA PRONUNZIATA IN SEGUITO A DIBATTIMENTO -AVVISO DI DEPOSITO AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - QUANDO SPETTA.*
L'avviso di deposito della sentenza pronunziata in seguito a dibattimento, ai sensi dell'art.151 cod.proc.pen., dev'essere notificato al difensore dell'imputato solo quando il medesimo abbia proposto impugnazione o sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di gravame. Nessuna notificazione e dovuta al difensore del dibattimento che non abbia successivamente assunto alcuna delle suddette qualifiche. (V.105911, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)