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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21963 del 03/09/2019 (Rv. 655168 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Conto corrente bancario - Cointestazione - Idoneità a trasferire la titolarità del credito - Esclusione - Idoneità a trasferire la legittimazione ad operare - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655168-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE

La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà dei titoli che la banca detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la banca cessionaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1854, Cod. Civ. art. 1840 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)