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Sez. 2, Ordinanza n. 6964 del 23/03/2026 (Rv. 677484-01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE | Azione di ripetizione ex art. 2921 c.c. - Fondamento - Applicazione estensiva ed analogica - Esclusione - Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677484-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE

In tema di vendita forzata, l'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c., che presuppone che l'aggiudicatario perda il bene per effetto dell'esistenza del diritto di un terzo sullo stesso, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento venga meno per effetto dell'errore nel bando di vendita o nell'aggiudicazione, essendo volta a tutelare l'acquirente in sede esecutiva, a fronte dell'ingiustificato vantaggio dei creditori della procedura espropriativa.

Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2921, Cod. Civ. art. 2922

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)