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Sez. 2, Sentenza n. 2869 del 15/07/1957 (Rv. 880588 - 01)

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - PROVVISORIA ESECUZIONE - ORDINANZA INOPPUGNABILE - RICORSO IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.
Stato
decisa il 1957-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880588-01

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - PROVVISORIA ESECUZIONE - ORDINANZA INOPPUGNABILE - RICORSO IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.

Non è ammissibile, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, il ricorso per Cassazione proposto contro l'ordinanza inoppugnabile di cui all'art. 648 cod. proc. civ., con la quale il giudice istruttore concede l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)