Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 07/10/1968 Ud. (dep. 06/12/1968) Rv. 109646 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - SILENZIO DELLA VITTIMA - VALORE PROVOCATORIO - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - SILENZIO DELLA VITTIMA - VALORE PROVOCATORIO - CONDIZIONI.*
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante prevista dallo art.62 n.2 cod.pen. e da ritenere che anche il silenzio della vitti ma possa essere provocatorio, quando, data una particolare situazione, esso costituisca un comportamento fondamentalmente ingiusto e tale da suscitare il legittimo risentimento dell'altra parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)