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Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 07/10/1968 Ud. (dep. 06/12/1968) Rv. 109646 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - SILENZIO DELLA VITTIMA - VALORE PROVOCATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109646-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - SILENZIO DELLA VITTIMA - VALORE PROVOCATORIO - CONDIZIONI.*

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante prevista dallo art.62 n.2 cod.pen. e da ritenere che anche il silenzio della vitti ma possa essere provocatorio, quando, data una particolare situazione, esso costituisca un comportamento fondamentalmente ingiusto e tale da suscitare il legittimo risentimento dell'altra parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)