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Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/11/1998 (Rv. 520538 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Proposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Novità della domanda - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520538-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

Posto che, com'è principio ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, rientra nel potere - dovere del giudice l'interpretazione e la qualificazione delle richieste delle parti, al fine di determinarne l'effettivo contenuto, la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado solo in sede di precisazione delle conclusioni non può essere considerata nuova ed inammissibile ove le deduzioni poste a base della domanda stessa, e già prospettate nelle difese articolate del convenuto prima della proposizione della riconvenzionale abbiano costituito oggetto non solo di domande, ma anche di eccezione, ancorché riconvenzionale, comportando l'ampliamento del "thema decidendum". Tra l'altro, l'eccezione riconvenzionale (nella specie, di compensazione del credito vantato dalla parte attrice con un credito del convenuto nei confronti della stessa), avendo una finalità pratica di difesa intesa a far rigettare la domanda dell'attore, è proponibile anche nel giudizio di secondo grado, non presuppone la previa proposizione della domanda, e non richiede particolari formalità o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la parte indichi i fatti e le circostanze che, secondo la sua impostazione difensiva, abbiano un rilievo determinante nella decisione della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)