Sez. 5, Sentenza n. 4218 del 02/03/2004 (Rv. 570721 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Denuncia del contribuente ex art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 - Natura - Funzione - Emendabilità - Conseguenze - Pretesa tributaria - Legittimità per il solo fatto della presentazione della denuncia - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la denuncia del contribuente (originaria o di variazione) presentata ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oltre a rivestire, come tutte le dichiarazioni dei contribuenti in materia tributaria, la natura di dichiarazione di scienza, come tale - in linea di principio - emendabile, costituisce soltanto un adempimento necessario, atto a rendere nota al Comune l'esistenza dei locali e delle aree tassabili ai sensi del precedente art. 62, e pertanto, se giustifica il calcolo per l'applicazione del tributo, non determina senz'altro la legittimità della pretesa tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)