Sez. 5 - , Sentenza n. 32656 del 07/11/2022 (Rv. 666427 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Cessione d'azienda - Collegamento negoziale - Riqualificazione dell'atto e rettifica della base imponibile - Termine triennale di
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza - Ultimo atto della serie negoziale - Fattispecie.
In tema di imposta di registro, a fronte di una pluralità di atti negoziali fra loro collegati, la decorrenza del termine triennale di decadenza dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1976, al fine di riqualificare l'atto e liquidare la maggiore imposta dovuta, decorre dalla data di registrazione dell'ultimo atto dell'unica fattispecie complessa posta in essere dal contribuente. (Principio affermato in un caso in cui con più contratti aventi ad oggetto singoli beni era stata dissimulata una cessione unitaria d'azienda).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)