Sez. 5 - , Ordinanza n. 27389 del 01/12/2020 (Rv. 659695 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Iva - Acquisti in sospensione di imposta – Stato di esportatore abituale o agevolato ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972 - Limite quantitativo (plafond) ex art. 1 d.l. n. 746 del 1983 - Natura - Applicabilità alle sole cessioni all’esportazione – Esclusione – Estensione a tutte le operazioni non imponibili previste dalla legge – Sussistenza – Applicazione alle operazioni ex art. 8 bis d.P.R. n. 633 del 1972.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di IVA, il limite quantitativo del 10 per cento del volume complessivo degli affari previsto dall'art. 1 d.l. n. 746 del 1983 al fine di godere del beneficio della sospensione di imposta, costituente il presupposto per lo stato di "esportatore abituale o agevolato" di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 633 del 1972, ha carattere generale e riguarda tutte le operazioni non imponibili, ivi comprese quelle assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 bis del d.p.r. n. 633 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Legge 27/02/1984 num. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)