Sez. 1, Sentenza n. 23089 del 06/11/2007 (Rv. 600637 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | In genere.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI
In caso di risoluzione di appalto di opere pubbliche, per inadempimento dell'Amministrazione, sulle somme da corrispondere all'appaltatore, all'esito dello scioglimento del rapporto, sono dovuti, ai sensi dell'art. 35 d.P.R n. 1063 del 1962, gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento degli acconti solo per le voci che attengono al pagamento di rate giĆ maturate per lavori eseguiti, mentre per le altre voci di credito dell'impresa, quali il valore dei materiali presenti in cantiere o il decimo dei lavori non eseguiti, sono dovuti solo gli interessi legali dalla domanda o dalla messa in mora.
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Cod. Civ. art. 1224 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)