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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14147 del 08/07/2020 (Rv. 658415 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Deposito della decisione durante il periodo feriale - Decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione - Giorno di inizio e di scadenza di tale termine - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658415-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

In tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell'anno successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)