Sez. L, Sentenza n. 2794 del 23/03/1994 (Rv. 485875 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, rilasciata per tutti i gradi - Validità - Esclusione - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma
A norma dell'art. 365 cod. proc. civ., è inammissibile - anche nel caso di controversia di lavoro - il ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato munito di delega rilasciatagli, ancorché per tutti i gradi di giudizio, a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, difettando in tale ipotesi il requisito della specialità della procura, il quale presuppone che la stessa sia conferita dopo la pronuncia della sentenza che s'intende impugnare, della quale deve contenere gli estremi idonei ad individuarla, ed in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)