Sez. 2, Sentenza n. 4607 del 16/01/2026 Cc. (dep. 03/02/2026) Rv. 289481-01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Dichiarazione di incompetenza da parte del giudice dell'udienza predibattimentale - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
Non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile in cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza predibattimentale dichiara la propria incompetenza per territorio, costituendo espressione dei poteri attribuiti al giudice dagli artt. 23 e 491 cod. proc. pen. e non determinando un'insuperabile stasi processuale, posto che il pubblico ministero "ad quem" conserva intatti i suoi poteri di iniziativa e di impulso processuale.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)